gestione e trattamento rifiuti
Grazie a competenza, professionalità e vasta scelta di prodotti e servizi Coparm può risolvere le esigenze di qualunque impresa, pubblica o privata, ovunque si trovi. E’ in grado di progettare e realizzare impianti di trattamento rifiuti e sistemi integrati destinati a ogni tipo di localizzazione e situazione geografica, tenendo conto di qualsiasi tipo di architettura, attività e natura dei rifiuti da trattare.
Impianti trattamento rifiuti
Coparm con anni di esperienza nel settore del trattamento di rifiuti ha creato impianti di trattamento rifiuti come:
Impianti trattamento televisioni
Impianti trattamento PC
Impianti trattamento computer
Impianti trattamento frighi
Impianti trattamento lavatrici
Impianti trattamento lavastoviglie
La fase di trattamento rifiuti avviene tramite nastri trasportatori dove vengono separati i rifiuti che vengono poi avviati ad una prima fase di macinazione.
Gli impianti di trattamento rifiuti lavora a maggior specie su frigoriferi, pneumatici, frigoriferi, lavatrici ecc..separando appunto tramite impianti specifici i diversi tipi di rifiuti ricavando un alta quantità di ferro, rame, alluminio, plastica, circuiti elettronici.
Coparm ha esperienza acquisita nel campo della separazione di rifiuti e realizza sofisticati impianti di trattamento di rifiuti di alta qualità.
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti elettronici
Coparm mette a disposizione macchinari per lo smaltimento di rifiuti elettronici presenti su televisori, monitor e per tutti gli altri rifiuti hi-tech Lo smaltimento di rifiuti elettronici è uno svolgimento che mette in primo piano la sicurezza e il rispetto per l’ambiente. Il processo di smaltimento di rifiuti elettronici avviene prima selezionando i diversi componenti elettronici tramite nastro trasportatore e in una seconda fase avviene la macinazione di rifiuti.
Coparm mette in vendita una serie di macchinari per lo smaltimento di rifiuti elettronici e non. Tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti elettronici sono garantiti prima durante e dopo la vendita.
La gestione dei rifiuti speciali: quadro normativo e procedure di sicurezza
Principali normative di riferimento
D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” – Parte IV Rifiuti e bonifica siti contaminati (come modificato dal D.Lgs. n.4/2008)
Normative Specifiche*
D.P.R. n. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge
31 luglio 2002, n. 179”
* Contengono disposizioni particolari per la gestione di determinate categorie di rifiuti
D.Lgs. n.151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
Classificazione (art. 184 D.Lgs. 152/2006)
I rifiuti sono classificati secondo la loro origine in:
• Rifiuti urbani
• Rifiuti speciali secondo le caratteristiche di pericolosità in:
-Rifiuti pericolosi
-Rifiuti non pericolosi
Sono RIFIUTI URBANI:
I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lett. a) assimilati ai Rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art.189 comma 2 lett. g) del D. Lgs 152/06;
I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o nelle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
I rifiuti vegetali da aree verdi. ….ecc.
Sono RIFIUTI SPECIALI:
rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restante quanto disposto dall’art. 186;
rifiuti da lavorazioni industriali;
rifiuti da lavorazioni artigianali;
rifiuti da attività commerciali;
i rifiuti derivanti da attività di servizio;
rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione;
i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
i veicoli a motore rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
CODIFICAZIONE DEI RIFIUTI
I rifiuti speciali sono classificati secondo un Codice Europeo dei Rifiuti (CER) composto da sei cifre il quale li distingue:
1. per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri);
2. per processo produttivo che ne ha causato la produzione (seconda coppia di numeri);
3. per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numeri).
LE STRUTTURE DEVONO PROVVEDERE AI SEGUENTI ADEMPIMENTI.
a) Classificare il rifiuto attribuendo il corretto codice CER;
b) Sistemare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione, suddivisi per CER;
c) Sistemare i contenitori di rifiuti ben chiusi negli spazi adibiti a deposito temporaneo;
d) Indicare sul formulario le caratteristiche di pericolosità del rifiuto.
IMPORTANTE:
1. Sul contenitore deve essere apposta la targhetta con il codice CER identificativo e il simbolo R; non devono essere presenti altre etichette/scritte che possano determinare “confusione”
2. Deve essere identificato il contenuto anche nel caso di codici “generici” (es. 160506* “Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio”)
Cosa prevede la nuova Direttiva 98/2008 in materia di rifiuti?
L’articolo 17 riguarda il controllo dei rifiuti pericolosi. Esso prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13 (che riguardano la protezione dell’ambiente), comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35-36 riguardanti, rispettivamente, le ispezioni e le sanzioni.
Art.36 della Direttiva prevede l’applicazione di sanzioni…..
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare abbandono, scarico e gestione incontrollata. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L’attuale normativa Sistri nulla prevede, invece, in materia di sanzioni. D’altro canto non avrebbe potuto prevederle in quanto esse dovranno essere introdotte con legge dello stato, anche se avranno natura amministrativa.
CRITERI ORGANIZZATIVI E OPERATIVI
Predisposizione di una procedura con istruzioni specifiche per la raccolta e l’eventuale trattamento dei “prodotti” che possono avere origine da diverse fasi operative. Sempre disponibili contenitori di materiale idoneo, etichettati con la denominazione della tipologia dei rifiuti, con i simboli di rischio corrispondenti.
I contenitori devono essere collocati in zone dedicate, separati da prodotti non compatibili e, protetti contro perdite ed esalazioni. Allontanare gli scarti con frequenza periodica che dipende dalla sostanza, e dalla sua quantità.