Normative smaltimento rifiuti
Industrie insalubri
• I D.M. 12 febbraio 1971 e 2 marzo 1987 elencano le industrie insalubri di prima e seconda classe.
• Tra le industrie di prima classe i depositi e gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi e dei liquami.
• Il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 fornisce indicazioni sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Smaltimento rifiuti solidi
• Una disciplina organica sui rifiuti è stata introdotta in Italia con il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in attuazione di tre direttive comunitarie sui rifiuti.
• Le attività di smaltimento dei rifiuti sono definite di pubblico interesse:
• Conferimento
• Raccolta
• Trasporto
• Trattamento
I principi generali del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 :
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, della salute e della sicurezza dei singoli e della collettività;
promozione di sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, a riciclarli od a riutilizzarli, o ancora il recupero di energia dai materiali;
attribuzione di competenze sulle attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti.
I principi generali del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 classificazione dei rifiuti in tre categorie:
• rifiuti urbani, provenienti da insediamenti civili;
• rifiuti speciali, derivanti da attività produttive (industriali,agricole ed artigianali );
• rifiuti tossici e nocivi, contenenti sostanze citate in appositi elenchi.
• Competenze in base al D.P.R. n.915/1982 :
• Stato – Coordinamento delle attività di smaltimento e criteri generali rispetto ai sistemi impiegati per lo smaltimento.
• Regioni – Organizzazione dei servizi di smaltimento determinazione delle zone e autorizzazione agli impianti.
• Province – Controllo tecnico dello smaltimento
• Comuni – Attività di smaltimento dei rifiuti urbani e normazione sullo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.
• Disposizioni applicative del D.P.R. n. 915/1982 deliberate da comitato interministariale:
• criteri di assimilabilità di determinati rifiuti speciali ai rifiuti urbani ( es. imballi );
• concentrazione delle sostanze tabellate al di sopra delle quali i rifiuti speciali sono classificabili come tossici e nocivi;
• definizione di rifiuti pericolosi ( batterie, farmaci ).
Citiamo ancora il D.P.C.M. 3 agosto 1990 recante disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. Tale decreto, al fine di fronteggiare la situazione derivante dal fabbisogno di smaltimento di tali rifiuti non soddisfatto, delega a ciascuna regione il compito di individuare:
a) le tipologie e le dimensioni di impianti atti a smaltire quei rifiuti;
b) le localizzazioni degli stessi impianti, anche
all’interno degli stabilimenti per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in loco;
c) un sistema di aree di stoccaggio e pre-trattamento, di impianti di smaltimento e di discariche.
Tale sistema deve prevedere strutture per:
la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti;
il trattamento preliminare e lo stoccaggio provvisorio;
il trattamento chimico, fisico e biologico;
la termodistruzione;
l’inertizzazione;
lo stoccaggio definitivo.
La normativa sui rifiuti solidi è in continua evoluzione attraverso leggi, disposizioni, raccomandazioni emanate da CE, stato e regioni. Motivo per cui su tale argomento – come per tutti quelli riguardanti la salute dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente – vale la raccomandazione : all’atto di affrontare un problema attinente ai rifiuti, occorre aggiornarsi sulla normativa in essere.
-raccolta differenziata: raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
– recupero: comprende operazioni quali:
• l’utilizzazione di rifiuti come combustibile per produrre energia;
• il riciclo/recupero dei metalli e di altre sostanze inorganiche;
• la rigenerazione o altri reimpieghi degli oli e di solventi;
• il riciclo delle sostanze organiche in agricoltura;
B) Classificazione dei rifiuti in tre categorie:
I. Rifiuti urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, dallo spazzamento delle strade,dalle aree verdi
II. Rifiuti speciali, derivanti da: lavorazioni industriali e artigianali,attività commerciali e di servizio, attività agricole ed agro-industriali, smaltimenti, abbattimento dei fumi, attività sanitarie, macchinari e apparecchiature obsoleti, veicoli a motore.
III. Rifiuti pericolosi,sono tali i rifiuti provenienti da:
• produzioni conciarie e tessili;
• processi chimici inorganici;
• processi chimici organici;
• produzione e uso di vernici;
• processi termici (centrali termiche, metallurgie termiche dell’alluminio ( del piombo, dello zinco e del rame;
• lavorazioni e trattamenti superficiali di metalli e plastica
• oli esauriti;
• batterie e accumulatori;
• demolizioni e scavi che diano luogo a rifiuti pericolosi ( es. amianto );
• impianti di trattamento rifiuti e acque reflue.